Moto d’acqua

La moto d’acqua (in lingua inglese: personal water craft spesso abbreviata con l’acronimo PWC, citata erroneamente anche col nome di brevetti di mezzi completamente diversi quali: aquabike o aquascooter, o con il nome di modelli delle varie case produttrici come: WaveRunner, Jet Ski, o Sea-Doo), è un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno.

Per poter condurre una moto d’acqua, indifferentemente dalla potenza del motore, è sempre necessario essere in possesso della patente nautica. Le moto d’acqua sono generalmente equipaggiate con sistema ad idrogetto ma sono stati costruiti e commercializzati diversi modelli con motore fuoribordo.

Viene principalmente utilizzato per il salvataggio e lo svago in mare.

Regolamentazione sul suo utilizzo nei mari italiani

Diporto

Alle moto d’acqua, durante la stagione balneare, è consentito navigare esclusivamente in ore diurne e con condimeteo marine assicurate favorevoli, ad una distanza di oltre 500 metri dalle spiagge e di oltre 300 metri dalle coste a picco ed è fatto divieto di allontanarsi più di un miglio dalla costa. La navigazione dei citati natanti è inoltre vietata nelle giornate del 14, 15 e 16 agosto e deve essere sempre svolta alle seguenti condizioni:

  • il conduttore deve essere in possesso di regolare patente nautica da diporto (art. 39 D.Lgs. 171/2005);
  • il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito solo dai porti, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità ovvero solo da corridoi di lancio appositamente autorizzati;
  • in nessun caso è consentito agli acqua scooter di attraversare le zone riservate ai bagnanti, nemmeno a motore spento;
  • non devono navigare nell’ambito dei porti e dei canali, se non per l’arrivo o la partenza o per raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante;
  • non devono navigare negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
  • ne è vietato il deposito nel corso della stagione balneare, sia in ore diurne che notturne, al di fuori delle apposite aree a ciò destinate;
  • è vietato tenere depositi di carburanti nonché effettuare rifornimenti per i mezzi nautici in questione;
  • è vietato eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con olii lubrificanti, detersivi od altri prodotti potenzialmente inquinanti;
  • devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del pilota e tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota;
  • devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa.

È vietato trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d’acqua con l’ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

Tali operazioni potranno essere effettuate solamente nelle aree a ciò appositamente attrezzate, con attraversamento perpendicolare alla battigia, adeguatamente segnalato per renderlo noto e visibile ai bagnanti ed a tutti i fruitori della spiaggia.

Salvataggio

È data facoltà di utilizzare moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego, esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • apposita comunicazione scritta alla Capitaneria di porto da parte dei responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua;
  • titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d’acqua;
  • presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
  • la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “SALVATAGGIO” di colore rosso su ambo i lati;
  • la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglioni laterali di ampia circonferenza, omologata da un ente tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento certificata dalle competenti autorità sanitarie per l’idoneità al recupero/trasporto;
  • la moto d’acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteriore di regolazione; coltello; cima di traino con moschettoni; casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino.
  • Il conduttore la moto d’acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante/presenza di bagnanti. La moto d’acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l’incolumità di altre persone presenti.

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